mercoledì 3 febbraio 2016

Invalidità civile 2016, novità dall’Inps

Arrivano le prime informazioni riguardo gli importi per l’anno in corso direttamente ultime notizie sulle pensioniPer gli invalidi al 100 per cento con sola pensione o redditi fino a 16.532,10 euro, l’ente prevede un assegno di sostegno mensile pari a 279,47 euro. Nel caso in cui fosse necessario sommare a questo entrate anche l’accompagnamento, all’assegno dell’Inps va aggiunto una quota ulteriore pari a 512,34 euro. Il trattamento economico è lo stesso anche per gli invalidi totali con sola indennità di accompagnamento e per gli invalidi parziali per effetto in parte della cecità.
Per quanto riguarda, invece, gli invalidi parziali, in caso di minori, con sola indennità di frequenza, viene corrisposto un assegno di 279,47 euro. Condizione fondamentale è che il reddito annuale non superi i 4.800,38 euro. Le condizioni economiche rimangono invariate anche per gli invalidi parziali con solo assegno di assistenza.
La pensione di invalidità Inps è erogata anche ai ciechi civili e agli ipovedenti gravi. Nel primo caso il sostegno economico previsto è pari a 279,75 euro (questo è quanto previsto per ciechi assoluti ricoverati o parziali anche non ricoverati), il sostegno passa a 302,53 euro nel caso in cui si tratti di una situazione totale di cecità senza ricovero.
Per quanto riguarda il limite reddituale, il riferimento è quello previsto per l’invalidità civile al 100 per ceno. Per quanto riguarda gli ipovedenti gravi, invece, il contributo mensile previsto è pari a 207,41 euro, con limite reddituale annuo fissato a 7.948,19 euro.
Il sostegno economico Inps è erogato anche ai lavoratori affetti da morbo di Cooley e anemia falciforme. L’ammontare è pari a 501,89 euro, a condizione che si abbia un’anzianità contributiva uguale o maggiore di 520 settimane e 35 anni d’età.

Ultime notizie pensioni: focus invalidità civile, di cosa si tratta?

Di cosa parliamo quando facciamo riferimento all’invalidità civile e in quale modo si differenzia dall’handicap? Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o la difficoltà di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
Nel caso in cui queste difficoltà non siano frutto e conseguenza di cause di servizio, guerra o lavoro si parla di invalidità civile.
Secondo quanto previsto dalla legge italiana, gli invalidi civili sono i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite di carattere fisico, psichico o sensoriale (anche ad andamento progressivo) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Con riferimento all’assistenza sociosanitaria e alla concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili anche i soggetti over 65 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Invalidità e handicap: queste le differenze secondo la legge

Invalidità e handicap non possono essere considerati sinonimi, a dirlo è anche la legge. In due diverse norme, infatti, vengono messi in evidenza i caratteri tipici di queste due patologie. L’art. 2 della Legge 118/71, ad esempio, riguarda le norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Si legge, come anticipato: “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Lo stato di handicap, invece, è descritto nelle sua caratteristiche dall’art. 3 della Legge 104/92: “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

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